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La legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare. Prima della innovazione legislativa, tali soggetti restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo cercare un accordo stragiudiziale con questi ultimi, di assai difficile raggiungimento in assenza delle tutele per i creditori aderenti previste dalle procedure ora richiamate. Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 si svolge sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e con esso si realizza l’effetto della cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore), fino ad oggi possibile appunto solo per determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali. Si tratta di istituto di nuovo conio che riecheggia, nella filosofia e nella disciplina come ricordato anche nella relazione illustrativa al decreto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182-bis legge fall. e i piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ex art. 67, terzo comma, lett. d) della stessa legge. La ragione di una tale disciplina la si rinviene, oltre che come strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell’usura, soprattutto, in tempi di forte crisi economica e finanziaria, nella necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l’espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.