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Leggi e riferimenti

  • Legge 108/96 in tema di usura:

    97acfd_57e001de11fd13ceafce3d70b6719f7b.jpg_srz_p_204_244_75_22_0.50_1.20_0L’art. 1 della Legge 108/96 fissa le seguenti pene a carico dell’usuraio:

    Reclusione da 1 a 6 anni

    Multa da € 3.098,74 a € 15.493,71

    “Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
    se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
    se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
    se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.

  • Art. 644 C.P. Usura

    97acfd_8960aa625477c2189d48ac9311f25ad3.jpg_srz_p_204_249_75_22_0.50_1.20_0Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

    Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

    La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

    Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

    Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

    1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
    2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
    3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
    4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
    5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

    Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

  • Sentenza Cassazione 350/2013 – Usura contrattualizzata

    bf0207_76b2e0557605b017153d89138538aaad.jpg_srz_p_209_209_75_22_0.50_1.20_0Con la sentenza 350/2013, la Suprema Corte di Cassazione va a minare in modo molto significativo tutto il sistema bancario!

    Ma partiamo dalla legge anti-usura 108/96, che ha definito chiaramente i parametri del tasso soglia, superato il quale si commette il reato di usura oggettiva, indicando che per effettuare il calcolo devono concorrere le varie spese, le penali, il tasso di mora, tutte devono essere sommate agli interessi pagati.

    Ora si aggiunge la Corte di Cassazione con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio, che esprime il concetto di Usura “contrattualizzata”, ossia, se anche solo nella forma contrattuale l’indicazione del T.A.N. sommata all’indicazione del tasso di mora evidenziasse il superamento del tasso soglia, il contratto relativo ai mutui ipotecari è da considerarsi nullo!

    Si prospetta quindi una serie di possibilità:

    A. Recuperare gli interessi versati.

    B. Recuperare gli interessi versati e vedersi annullare quelli ancora da versare

    C. Rinegoziare le rate mensili del piano di ammortamento

    D. In caso di contratto Chiuso/Concluso, al recupero di tutti gli interessi versati

    Si aggiunge la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 342 del 18 Febbraio 2013:

    “L’articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale e quindi anche nel caso d’interessi moratori. La conseguenza della violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito.”

    Quanto sopra va a rafforzare la sentenza 350/13 della Suprema Corte di Cassazione.