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La differenza tra il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta e quello in regime di capitalizzazione semplice è molto evidente: il primo determina una crescita esponenziale del debito (vedi esempio) in quanto l’applicazione dell’anatocismo comporta, per il debitore, l’obbligo di pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.

La legge autorizza il pagamento degli interessi legali sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono siano regolarmente pagate a scadenza.

Perciò gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

In linea di principio, il codice civile vieta quindi un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.

Nonostante questo, per circa mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione pressoché generalizzata, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi.

Nel 1999 la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.

Negli anni successivi in diverse occasioni la Corte Costituzionale è più volte intervenuta abrogando norme, anche transitorie, tendenti a sanare comportamenti pregressi, così consolidando il nuovo trend giurisprudenziale.

Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L’anatocismo è un illecito civile, privo di risvolti penali, mentre l’usura è vietata dal codice penale.

Le sanzioni per la pratica anatocistica si limitano al rimborso delle somme ingiustamente estorte, con relativi interessi legali. Non esiste una modalità ufficiale di calcolo, ma la giurisprudenza maggioritaria si è orientata nel senso di applicare in luogo della capitalizzazione trimestrale la capitalizzazione semplice (che non prevede alcuna capitalizzazione) o, più raramente, la capitalizzazione annuale. Il tasso di interesse è quello legale se non vi è una valida pattuizione e se il contratto è stato stipulato prima del 1/1/1994, entrata in vigore del Testo Unico Bancario.

Il giudice di merito può riconoscere inoltre il risarcimento del danno esistenziale e biologico.

In base alla legge n. 281/98, chi non rispetta il provvedimento del Giudice deve pagare allo Stato una somma di denaro che verrà, per effetto della medesima disposizione di legge, destinata ad iniziative a vantaggio dei consumatori.